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← Blog 27 ottobre 2026 · Denunce e prove digitali · 9 min di lettura

Diffamazione online e revenge porn: minacce e tutele

Diffamazione online e minacce di diffondere foto intime: cosa fare subito, quali prove conservare e quando rivolgersi a polizia, Garante o avvocato.

Richiesta di aiuto per minacce di diffusione di immagini intime

La diffamazione online e la diffusione non consensuale di immagini intime sono condotte diverse, ma entrambe possono colpire gravemente una persona. Se qualcuno minaccia di mandare foto o video sessualmente espliciti ai tuoi familiari, colleghi o contatti social, non devi aspettare che li diffonda per chiedere aiuto. La valutazione giuridica dipende dalle parole usate, dalle eventuali richieste e da ciò che è già accaduto.

Aver accettato una ripresa intima o aver inviato una foto in privato non significa autorizzarne la circolazione. La responsabilità è di chi usa quel materiale per minacciarti o controllarti. Questa guida sul revenge porn spiega cosa fare prima della pubblicazione, quali prove conservare e a chi rivolgersi in Italia.

1. Metti la sicurezza prima della raccolta delle prove

Se la persona minaccia di farti del male fisicamente, si trova nelle vicinanze o temi un confronto imminente, chiama il 112 e, se possibile, raggiungi un luogo sicuro. Non organizzare un incontro per recuperare un telefono o controllare che i file vengano cancellati.

Per le donne che subiscono violenza o stalking, il 1522 offre gratuitamente supporto specializzato e orientamento verso i servizi territoriali. Non sostituisce l’intervento di emergenza.

  • Valuta di avvisare una persona fidata, soprattutto se chi ti minaccia conosce il tuo indirizzo o il luogo di lavoro.
  • Non inviare altro materiale intimo e non pagare confidando nella promessa di cancellazione: nessuna delle due cose garantisce che le minacce finiscano.
  • Se sospetti che il telefono o gli account siano controllati, chiedi aiuto usando un dispositivo più sicuro.
  • Quando puoi farlo senza esporti a rischi, proteggi email e account cloud, controlla le sessioni aperte e attiva l’autenticazione a due fattori.

Non sei tenuto a continuare la conversazione per ottenere prove migliori. Conserva ciò che puoi raccogliere in sicurezza, poi valuta se silenziare, limitare o bloccare il contatto.

2. Revenge porn in Italia: minacce, diffusione e differenze dalla diffamazione online

L’articolo 612-ter del Codice penale riguarda l’invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione o la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Non coincide con la diffamazione online: per individuare il reato occorre esaminare la condotta concreta, non soltanto il danno alla reputazione.

Il primo comma riguarda chi ha realizzato o sottratto il materiale e successivamente lo condivide senza consenso. Il secondo riguarda chi lo ha ricevuto o comunque acquisito e lo condivide senza consenso con lo scopo di arrecare un danno. La distinzione conta, per esempio, quando si valuta la responsabilità di chi inoltra un video ricevuto da altri.

L’espressione comune «revenge porn» può quindi trarre in inganno: la vendetta dopo la fine di una relazione non è un requisito necessario in ogni caso. Vanno valutati il contenuto, la sua destinazione privata, l’assenza di consenso e il comportamento della persona coinvolta.

La sola minaccia non equivale alla diffusione consumata prevista dall’articolo 612-ter. Tuttavia, non serve una pubblicazione accessibile a tutti: anche inviare il materiale in privato a un’altra persona può rientrare nella norma. Dire «l’ho mandato soltanto a un amico» non esclude automaticamente il reato.

Se qualcuno sostiene di possedere un video, ma non sai se esista davvero, conserva comunque il messaggio. L’incertezza sul possesso del materiale non rende irrilevante la minaccia e non giustifica l’invio di altre immagini per dimostrare qualcosa.

3. Le minacce possono integrare altri reati

Le autorità e l’avvocato valutano i fatti, non soltanto il nome del reato indicato nella segnalazione. A seconda delle circostanze, possono rilevare diverse disposizioni:

  • Articolo 612 c.p., minaccia: prospettare un danno ingiusto può costituire reato anche se il danno non si è ancora verificato.
  • Articolo 612-bis c.p., atti persecutori: minacce o molestie ripetute possono integrare lo stalking quando provocano un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità oppure costringono a cambiare le abitudini di vita.
  • Articolo 629 c.p., estorsione: usare minacce per ottenere un profitto ingiusto con danno altrui può integrare questo reato. Una richiesta non andata a buon fine può richiedere una valutazione come tentativo.
  • Articolo 610 c.p., violenza privata: costringere qualcuno, mediante minacce, a fare, tollerare od omettere qualcosa può rientrare in questa fattispecie, secondo le circostanze.

Descrivi con precisione eventuali richieste di denaro, altro materiale sessuale, atti sessuali o ripresa dei contatti. Possono comportare valutazioni giuridiche diverse o ulteriori. Se ti chiedi cosa fare per molestie sui social, la priorità è riferire comportamenti, frequenza e conseguenze: non devi individuare da solo il reato corretto.

4. Segnala le minacce senza aspettare la pubblicazione

Puoi rivolgerti alla Polizia di Stato, compresa la Polizia Postale, ai Carabinieri o alla Procura della Repubblica. Quando presenti una denuncia per minacce sui social, chiarisci subito se c’è un pericolo immediato, se le pressioni continuano e se temi una diffusione a breve.

La querela è la manifestazione della volontà della persona offesa che si proceda penalmente, quando la legge la richiede. È diversa dalla segnalazione di un account alla piattaforma. Esponi i fatti e rendi chiara la tua volontà che si proceda, ove necessario.

Per l’articolo 612-ter il termine ordinario per proporre querela è di sei mesi dalla conoscenza del fatto che costituisce reato, con eccezioni in cui si procede d’ufficio. Altri reati seguono regole diverse: per molti reati perseguibili a querela il termine ordinario è di tre mesi, mentre per lo stalking è generalmente di sei mesi. I termini della querela per diffamazione non vanno quindi applicati automaticamente a un caso di diffusione di immagini intime.

Non calcolare la scadenza soltanto sulla base di queste indicazioni generali. La minaccia e una successiva diffusione possono riguardare reati e momenti diversi. Segnalazioni alla piattaforma, trattative e richieste di cancellazione non sospendono il termine per presentare querela. Anche per una denuncia di stalking online è importante muoversi tempestivamente, senza aspettare altri episodi per chiedere assistenza.

5. Conserva le prove senza far circolare il materiale intimo

Elenco delle prove da conservare senza inoltrare foto o video intimi

Una raccolta utile deve chiarire chi ha scritto cosa, quando, attraverso quale account e con quale richiesta. Procedi in modo ordinato:

  1. Acquisisci l’intero scambio minaccioso, includendo il contesto, le date, il nome dell’account e i dettagli del profilo.
  2. Conserva messaggi originali, email e vocali, quando sono accessibili in sicurezza. Esporta le conversazioni se il servizio lo permette.
  3. Annota link dei profili, numeri di telefono, istruzioni di pagamento e messaggi che indicano a chi verrebbe inviato il materiale.
  4. Prepara una breve cronologia, distinguendo ciò che hai visto direttamente da ciò che ti è stato riferito.
  5. Documenta i contatti successivi e le conseguenze concrete, per esempio un cambio di percorso per andare al lavoro dovuto alla paura.

Gli screenshot possono essere utili, ma non sono sempre sufficienti da soli. Autenticità, completezza e contesto possono essere contestati. Mantieni le acquisizioni originali senza ritagli o modifiche e chiedi se sia opportuna una conservazione tecnica più rigorosa. Questo vale sia per le minacce sia per le prove di diffamazione online.

Non inoltrare i file intimi agli amici perché li custodiscano. Se una persona rappresentata è minorenne, non creare copie aggiuntive, scaricare o inoltrare materiale sessuale per costruire una prova: chiedi subito alla polizia come preservare il dispositivo e gli elementi non espliciti in sicurezza.

6. Valuta le misure preventive del Garante e delle piattaforme

L’articolo 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali prevede un percorso preventivo presso il Garante per la protezione dei dati personali quando esistono fondati motivi per temere che immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, vengano diffusi senza consenso.

Questa possibilità può essere rilevante prima della pubblicazione. Consulta il sito ufficiale del Garante per la procedura aggiornata di segnalazione del revenge porn e le modalità di trasmissione richieste. Non sostituisce l’assistenza di emergenza né la denuncia o querela.

Segnala le minacce attraverso i canali della piattaforma dedicati a molestie, ricatti o diffusione non consensuale di immagini intime, conservando le conferme e i numeri delle segnalazioni. Se il materiale compare online, annotane l’indirizzo e segnala tempestivamente il contenuto specifico. Indica anche eventuali dati personali pubblicati senza consenso, come indirizzo o numero di telefono. La rimozione da una pagina non dimostra che tutte le copie siano state eliminate.

7. Distingui i fatti accertati dalle conseguenze temute

Esempio ipotetico: un ex partner scrive: «Fammi il bonifico entro stasera o mando il video ai tuoi colleghi». Nessun collega ha confermato di aver ricevuto qualcosa. Gli elementi da riferire subito sono la minaccia, la richiesta di denaro, i rischi per la sicurezza e la possibile diffusione: non bisogna presentare come già avvenuto ciò che, al momento, è soltanto minacciato.

Se in seguito un collega conferma di aver ricevuto il video, annota quando e attraverso quale canale lo ha ricevuto e informa chi svolge le indagini. Chiedigli di non inoltrarlo: la polizia potrà indicare come conservare correttamente le prove in suo possesso.

8. Prepara un riepilogo riservato per l’avvocato

Per una prima valutazione, descrivi la minaccia, le date, il rapporto con chi l’ha inviata, le eventuali richieste e se la diffusione sia confermata oppure soltanto prospettata. Includi i messaggi pertinenti non espliciti e i riferimenti degli account. Segnala chiaramente se è coinvolto un minorenne o se temi un danno immediato.

Non allegare file intimi a un normale modulo di richiesta di assistenza. Chiedi all’avvocato se quel materiale sia necessario e come trasmetterlo in modo sicuro. Questo articolo offre informazioni generali e non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Invia il tuo caso per richiedere una valutazione legale. Parti da un riepilogo dei fatti, senza allegati intimi, così da consentire al professionista di valutare i passi opportuni.

Domande frequenti

Posso denunciare chi minaccia di diffondere foto intime anche se non le ha pubblicate?

Sì. Anche senza pubblicazione, la condotta può richiedere una valutazione per minaccia, stalking, estorsione o altri reati. Riporta le parole utilizzate, le eventuali richieste e i timori per la tua sicurezza. Non devi individuare da solo la corretta qualificazione giuridica.

Inviare un video intimo a una sola persona può essere reato?

Sì, può esserlo. L’articolo 612-ter riguarda anche l’invio e la consegna, non soltanto la pubblicazione aperta a tutti. Occorre valutare il materiale, la sua destinazione privata, l’assenza di consenso, come sia stato ottenuto e gli altri requisiti previsti dalla norma.

Se avevo accettato di fare o inviare le foto, posso comunque chiedere tutela?

Sì. Il consenso a realizzare un’immagine o a inviarla privatamente non autorizza la successiva diffusione. Spiega alla polizia o all’avvocato in quali circostanze il materiale è stato creato e condiviso e quali limiti erano stati posti.

Entro quanto tempo va presentata la querela per revenge porn?

Per l’articolo 612-ter il termine ordinario è di sei mesi dalla conoscenza del fatto che costituisce reato, con eccezioni in cui si procede d’ufficio. Le sole minacce possono rientrare in reati con termini diversi. Chiedi una valutazione tempestiva: non aspettare la pubblicazione e non presumere che una segnalazione al social sospenda la scadenza.

Il Garante può intervenire prima che le immagini vengano diffuse?

L’articolo 144-bis del Codice privacy prevede una segnalazione preventiva quando ci sono fondati motivi per temere la diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti destinati a restare privati. Segui la procedura aggiornata sul sito ufficiale del Garante e affronta separatamente le minacce con le autorità competenti.

Devo allegare le immagini intime quando contatto un avvocato?

Per il primo contatto usa un riepilogo dei fatti e le prove non esplicite delle minacce. Chiedi al professionista se serva acquisire il materiale intimo e attraverso quale canale sicuro. Se è rappresentato un minorenne, chiedi subito indicazioni alla polizia senza creare o inoltrare copie aggiuntive.

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